In breve
- Cos’è: un tentativo formale di trovare un accordo, gestito dagli avvocati delle parti, prima di andare in causa.
- Quando è obbligatoria: per i sinistri stradali e per le richieste di pagamento fino a 50.000 euro (con alcune eccezioni).
- Quanto dura: da 1 a 3 mesi, prorogabili di 30 giorni se le parti sono d’accordo.
- Cosa rischi se la salti: la domanda formulata in giudizio può essere dichiarata improcedibile. E se ricevi un invito e lo ignori, il silenzio può pesare sulle spese di giudizio.
Cosa ottieni se funziona: un accordo che vale come titolo esecutivo, cioè puoi pignorare senza fare prima una causa.
Prima di tutto: di cosa stiamo parlando?
Immagina di avere una disputa con qualcuno — magari un fornitore che non ti ha pagato, o un vicino che ti deve dei soldi per lavori condivisi. Prima di portare la questione davanti a un giudice, la legge ti dice: “Prova prima a sederti al tavolo e trovare un accordo”. È esattamente questo il senso della negoziazione assistita.
Facciamo un esempio concreto, che ci accompagnerà per tutto l’articolo. Marco ha una piccola impresa di impianti idraulici: ha finito dei lavori per una società e ha emesso una fattura da 12.000 euro. La società non paga. Se Marco vuole fare una causa ordinaria, prima deve passare da qui (con il decreto ingiuntivo la storia è diversa, ne parliamo più avanti).
La negoziazione assistita è uno strumento introdotto dal Decreto-legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, e successivamente aggiornato dalla riforma Cartabia (D. Lgs. n. 149/2022). Non è una causa, non è un processo, non è nemmeno una mediazione vera e propria. È, nella sua essenza, un invito formale a trattare, gestito dagli avvocati delle parti, con l’obiettivo di risolvere la controversia senza dover mettere piede in tribunale.
L’idea di fondo è semplice: i tribunali sono intasati, le cause durano anni, i costi sono elevati, gli esiti sono incerti. Se le parti riescono a trovare un accordo — ovviamente assistite dai rispettivi legali — tutti ci guadagnano: le parti e anche il sistema giudiziario nel suo complesso.
Come funziona concretamente? La struttura della procedura
Il meccanismo è abbastanza lineare. Tutto parte da un invito scritto che una parte (tramite il proprio avvocato) invia all’altra, chiedendole di sedersi al tavolo e provare a trovare un accordo. Questo invito deve essere spedito tramite raccomandata A/R o PEC. Nel nostro esempio: Marco incarica un avvocato, che invia l’invito alla società via PEC.
L’invito deve indicare l’oggetto della controversia, essere sottoscritto dalla parte con firma autenticata dall’avvocato e contenere un avvertimento preciso: se l’altra parte non risponde entro 30 giorni o rifiuta, il giudice potrà tenerne conto ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 c.p.c. (lite temeraria e provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo).
Cosa succede dopo che l’invito viene ricevuto? La controparte ha 30 giorni per rispondere. Le opzioni sono tre:
- Accetta l’invito → si passa alla fase successiva, quella della convenzione;
- Rifiuta esplicitamente → la procedura si considera conclusa senza accordo, e si può andare in tribunale;
- Non risponde entro 30 giorni → vale come rifiuto, e anche in questo caso la strada verso il giudice è aperta. Ma il silenzio può costare caro: ne parliamo tra poco.
Se invece la controparte aderisce, le parti devono sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita, cioè un accordo scritto (a pena di nullità) con cui si impegnano a cooperare in buona fede per provare a risolvere la controversia. La convenzione deve indicare:
- L’oggetto della controversia (di cosa si discute);
- La durata della procedura: minimo 1 mese, massimo 3 mesi, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti.
Nel nostro esempio: Marco e la società firmano una convenzione di due mesi per provare a chiudere la questione dei 12.000 euro.
Ogni parte deve essere assistita da almeno un avvocato, e gli avvocati certificano le firme apposte alla convenzione.
Ho ricevuto un invito di negoziazione assistita: cosa faccio?
Capita più spesso di quanto si pensi: apri la PEC e trovi un invito di negoziazione assistita. Il primo istinto è ignorarlo. È l’errore più comune.
Non sei obbligato ad aderire, ma devi sapere cosa rischi se non lo fai. Se non rispondi entro 30 giorni, o rifiuti, il giudice potrà valutare questo comportamento quando deciderà sulle spese di causa e su un’eventuale condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.). In pratica, quel silenzio può ritorcersi contro di te quando si deciderà chi deve pagare.
Cosa fare, nell’ordine:
- leggi l’invito con attenzione: cosa ti viene chiesto e quando lo hai ricevuto (da quel giorno decorrono i 30 giorni);
- contatta subito un avvocato;
- decidi con lui se aderire, rifiutare o rispondere con una controproposta.
Quando è obbligatoria? I casi in cui non puoi evitarla
Qui arriviamo a un punto cruciale. La negoziazione assistita può essere facoltativa — cioè le parti la scelgono liberamente — oppure obbligatoria, nel senso che se non la fai prima di andare in tribunale, la tua domanda in giudizio rischia di essere dichiarata improcedibile (ne parliamo tra poco).
I due casi in cui è obbligatoria sono:
- Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti — tipicamente i sinistri stradali;
- Domande di pagamento di somme non superiori a 50.000 euro, a qualsiasi titolo — ad esempio: crediti commerciali, compensi professionali non pagati, rimborsi, ecc.
Nel nostro esempio: 12.000 euro sono sotto la soglia, quindi per la causa ordinaria di Marco la negoziazione è obbligatoria.
Attenzione: la soglia dei 50.000 euro riguarda qualsiasi tipo di pagamento, non solo quello derivante da un contratto.
Ci sono però delle eccezioni importanti: la negoziazione assistita obbligatoria non si applica:
- nei procedimenti per decreto ingiuntivo (né nella fase monitoria né nell’opposizione, ma solo fino a quando il giudice non decide sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione);
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.);
- nei procedimenti camerali;
- nelle opposizioni all’esecuzione forzata;
- nell’azione civile nel processo penale;
- nelle controversie tra professionisti e consumatori che riguardano obbligazioni contrattuali (es. contratti B2C).
Per Marco questo significa una cosa importante: se sceglie la strada del decreto ingiuntivo, non deve fare nessuna negoziazione assistita prima.
Un’ulteriore precisazione importante: se la materia è già soggetta alla mediazione obbligatoria (es. controversie condominiali, locazioni, diritti reali, ecc. ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010), si segue quella procedura e non la negoziazione assistita. Le due condizioni di procedibilità non si sommano (cioè: sono due modi diversi di “guadagnarsi l’ingresso” in tribunale, e ne serve uno solo).
Cosa succede se non la fai (quando è obbligatoria): l’improcedibilità
Qui si entra nel vivo del rischio concreto. Se la negoziazione assistita è obbligatoria e non viene esperita prima di avviare la causa, il giudice può dichiarare la domanda improcedibile.
Questa è una sanzione seria: significa che la causa non viene esaminata nel merito. Non perdi la causa perché hai torto, ma perché non hai seguito le regole.
L’improcedibilità può essere:
- eccepita dal convenuto entro la prima udienza (se non lo fa, decade dal diritto di sollevarla);
- rilevata d’ufficio dal giudice sempre entro la prima udienza.
Se il giudice si accorge che la negoziazione non è stata fatta (o non è stata fatta correttamente), non dichiara subito l’improcedibilità: prima assegna alle parti un termine di 15 giorni per inviare l’invito, e fissa un’udienza successiva per verificare l’esito.
Questo termine di 15 giorni è ordinatorio (non perentorio), il che significa che in teoria è prorogabile, ma solo se la proroga viene chiesta prima della sua scadenza. Se il termine scade senza che sia stato fatto nulla, le conseguenze pratiche sono analoghe a quelle di un termine perentorio: la domanda viene dichiarata improcedibile.
Un dettaglio tecnico importante che spesso sfugge: non è sufficiente aver inviato l’invito. Bisogna che la procedura sia stata correttamente condotta fino alla sua conclusione naturale. Se la controparte ha aderito e poi la parte che ha fatto l’invito si è disinteressata della cosa, lasciando la procedura nel limbo, il giudice dichiara ugualmente l’improcedibilità.
Se si arriva all’accordo: cosa vale e che effetti ha
Se le trattative vanno a buon fine, le parti sottoscrivono un accordo di negoziazione assistita insieme ai rispettivi avvocati. Questo accordo non è una semplice stretta di mano: ha valore legale pieno.
In particolare:
- costituisce titolo esecutivo: significa che se la controparte non rispetta l’accordo, puoi andare direttamente all’esecuzione forzata (cioè: avviare un pignoramento) senza dover prima fare causa;
- consente l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
È un risultato di grande valore pratico: si ottiene un titolo esecutivo senza mettere piede in tribunale, senza attendere anni per una sentenza, e con costi generalmente inferiori. Nel nostro esempio: se la società si impegna a pagare i 12.000 euro in tre rate e poi salta la seconda, Marco può procedere direttamente al pignoramento.
La legge prevede anche la possibilità di svolgere la negoziazione in modalità telematica, con incontri da remoto tramite collegamento audiovisivo, il che la rende ancora più flessibile e accessibile.
Se non si raggiunge l’accordo: la procedura si chiude e si va in tribunale
Se le trattative falliscono, la procedura si conclude con un verbale di mancato accordo. A quel punto, la condizione di procedibilità si considera avverata e si può liberamente adire il tribunale.
Il mancato accordo non è una “sconfitta”: semplicemente significa che la strada stragiudiziale non ha funzionato e si procede in quella giudiziale. È importante però che la chiusura della procedura sia formalizzata correttamente, altrimenti — come abbiamo visto — si rischia l’improcedibilità.
Qualche considerazione finale
La negoziazione assistita è uno strumento che, se usato bene, può davvero fare la differenza: permette di chiudere una controversia in tempi molto rapidi (al massimo pochi mesi), con costi contenuti e senza l’incertezza del giudizio. Il ruolo degli avvocati è centrale e qualificante: non sono solo “postini” dell’invito, ma veri protagonisti di un tentativo genuino di composizione della lite.
Il consiglio pratico è sempre quello di non affrontare questa procedura come un mero adempimento da “spuntare” prima di andare in tribunale. La giurisprudenza è ormai molto severa sul punto: se non la si fa sul serio, si rischiano conseguenze serie, che esulano dal merito della controversia.
